Assicurazione architetti: cosa copre e perché stipularla

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Non tutti sanno che in base al DPR 137/2012 in vigore dal 2013, tutti coloro che esercitano la libera professione e che risultano iscritti ad albi o ordini professionali, sono obbligati a stipulare una polizza per la Responsabilità Civile.

Tra questi, ovviamente, anche gli architetti, i paesaggisti e i pianificatori. Come funziona? Che cosa è in grado di coprire la RC? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Assicurazione architetti: chi è obbligato a stipularla?

La stipula della polizza assicurativa, come anticipato, è obbligatoria per coloro che esercitano la libera professione. Per coloro che invece operano all’interno di uno studio associato, il decreto prevede che siano tutti i soci e i collaboratori in nome e per conto dello studio stesso a stipularla. Tuttavia, per valutare i singoli casi, è consigliabile confrontare le linee guida elaborate dal CNAPPC. Lì è possibile individuare e analizzare le differenti situazioni.

Perché è importante un’assicurazione per architetti?

Una copertura professionale permette al singolo architetto di poter operare nella piena tutela del proprio patrimonio. L’esercizio dell’attività lo espone ad alti rischi: non solo di cagionare danni a terzi ma anche a se stessi. Anche i più esperti e attenti possono commettere una svista in fase di progettazione e sbagliare le misure di una porta, di una parete se non addirittura di un intero immobile.

Che cosa copre l’assicurazione per la Responsabilità Civile degli architetti?

La stipula di un’assicurazione professionale architetti ha come obiettivo la tutela del patrimonio dell’assicurato dai rischi connessi all’esercizio dell’attività stessa.

Le colpe e i danni possono essere di varia natura: disciplinari, penali, nonché civili e/o amministrativi. Le principali compagnie assicurative propongono ai professionisti soluzioni in grado di coprire non solo l’operato del singolo e/o i danni dai collaboratori e/o dai dipendenti, ma anche dovuti alla perdita di documenti, danni patrimoniali, violazioni della privacy.

Nel caso in cui un professionista si macchi di gravi colpe a seguito di un illecito, non è garantita la copertura e quindi ottenere un risarcimento. Affinché un architetto possa accettare un nuovo incarico lavorativo è necessario essere in possesso dell’adeguata copertura assicurativa, da illustrare con cura al committente, visti gli obblighi nei suoi confronti.

Che cosa non copre l’assicurazione professionale per architetti?

Non possono essere tutelati da assicurazioni:

  • Fatti denunciati dopo la scadenza della polizza non più rinnovata ove non si ha diritto a tutela postuma
  • Fatti posti in essere prima della data di retroattività convenuta
  • Fatti già noti e non dichiarati nel questionario di valutazione del rischio che viene compilato prima della stipula della polizza

Le principali limitazioni poste dalle compagnie, invece, sono le franchigie nonché i danni da sospensione o interruzione di attività agricola, professionale, commerciale e industriale.

Come scegliere la polizza assicurativa giusta?

Per l’alta esposizione ai rischi connessi all’attività professionale, è consigliabile scegliere una polizza completa, che sia in grado di tutelare l’assicurato sotto più punti di vista. Pertanto sempre più compagnie si affacciano al mercato con soluzioni all risks, ossia in grado di coprire tutte le attività svolte dal professionista.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, meglio nota come Inarcassa, propone ai suoi associati la possibilità di assicurarsi sfruttando le convenzioni in essere. Tuttavia la scelta avviene nel regime del libero mercato, paragonando e analizzando le proposte delle singole compagnie.

Il costo di una polizza professionale architetti varia in base alle esigenze espresse dai singoli: franchigie, massimali, presenza di clausole, etc. Uno degli elementi da non perdere di vista è la retroattività. Gran parte delle compagnie assicurative estende la copertura anche per prestazioni professionali svolte in passato, con un minimo di un anno fino all’ipotesi della retroattività illimitata. La conditio sine qua non è che tali prestazioni, nel giorno in cui viene stipulata la polizza, non abbiano generato né circostanze vere né note di risarcimento danni.

Immagine via Unsplash