Assicurazioni per professionisti: medici, avvocati, ingegneri e architetti

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Alcune categorie sono obbligate per legge a stipulare una polizza. Vediamo insieme come funzionano le assicurazioni per professionisti come medici, avvocati, ingegneri e architetti.

Iniziamo con qualche riferimento normativo. L’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 stabilisce l’obbligo di stipulare un’assicurazione “per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

L’obbligo nasce per tutelare il professionista nel caso di un’eventuale richiesta risarcimento o rimborso danni. Richiesta la cui entità economica può essere più o meno grande, così come i danni che posso essere arrecati variano da professione a professione.

Il nostro codice prevede infatti una scala di gravità dei danni, che comprende imprudenza (il mancato compimento di un’azione doverosa nello svolgimento della professione), negligenza (la mancata valutazione delle conseguenze delle proprie azioni) e imperizia (la mancanza di esperienza e abilità).

Dal punto di vista pratico naturalmente esistono competenze e responsabilità diverse. È quindi importante scegliere la forma di tutela più adatta alle proprie esigenze. Alla stipula dell’assicurazione si dovranno valutare due parametri principali: il massimale, ovvero il tetto massimo a cui può arrivare l’assicurazione, e la franchigia, vale a dire la parte spettante al professionista (anche se non tutte le assicurazioni la prevedono).

Le assicurazioni per professionisti

Entrando nel dettaglio delle professioni, è con la legge Gelli-Bianco del 28 febbraio 2017 che “si impone a ogni esercente la professione sanitaria di stipulare una polizza professionale”. Con una differenza: il medico di libera professione – ovvero che esercita nel proprio studio privato – ha l’obbligo di assicurarsi con copertura per colpa sia lieve che grave. Chi invece lavora in una struttura – dagli ospedali alle case di cura – ha l’obbligo di stipulare una polizza per la sola colpa grave.

Per quanto riguarda gli ingegneri, l’obbligatorietà della copertura assicurativa è prevista dal DPR 137 del 2012. Gli studi associati possono pero stipulare una polizza cumulativa. Per le attività svolte dal professionista fuori dallo studio è però necessaria una polizza personale. La pena, nei casi più gravi, è la radiazione dall’albo.

Anche gli architetti sono obbligati a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile, secondo quanto disposto dal DPR 137 del 2012. Vale lo stesso regolamento appena citato per gli studi associati.

In base alla Legge 148 del 2011, anche per gli avvocati è diventata obbligatoria la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile.

Stipulare una forma di tutela legale da errori professionali costruita intorno alle proprie esigenze – anche se non obbligatoria ai sensi di legge – è quindi sempre un’ottima scelta. Per se stessi e per i propri cari, per la tutela del patrimonio e della propria professionalità.