Il furto di merci all’aperto nelle aziende

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Un atteggiamento comune emerso durante la pandemia da parte della maggior parte dei proprietari di aziende è una corsa ai ripari i quali – in maniera da poter fronteggiare eventuali rallentamenti e chiusure causate da un aggravarsi dei contagi e, soprattutto, dai nuovi DPCM, – decidono di correre ai ripari e affrettarsi nell’acquisto delle materie prime necessarie alla produzione, spesso duplicandone gli ordini.

Quello di cui si deve tenere conto, in questi casi, è che all’acquisto di un quantitativo tanto importante di materiale deve precedere una lettura attenta della propria polizza assicurativa per accertarsi di essere tutelati per ogni evenienza, soprattutto per quello che riguarda Il furto delle merci e delle eventuali clausole contenute nelle polizze che garantiscono la tutela da ogni tipo di rischio.

Sfortunatamente, non solo i proprietari, ma gli stessi network assicurativi spesso finiscono per dare un’interpretazione superficiale dei suddetti casi.

Nell’articolo di oggi, scopriremo un paio di queste clausole, precisamente quello riguardante il furto commesso con chiavi autentiche e quella per il furto di merci all’aperto.

Furto commesso con chiavi autentiche

Un primo caso di furto abbastanza diffuso è quello che avviene per mezzo di ‘’furto commesso con chiavi autentiche’’, limitata solo ai casi in cui le chiavi del magazzino dove viene conservato il materiale vengano sottratte al proprietario in seguito a un estorsione o a un furto con scasso.

Questa garanzia promette una tutela anche nel caso in cui risulti comprovato che un estraneo all’Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche (comprese chiavi elettroniche o telecomandi)

Questo a patto che: l’estorsione od il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore di lavoro e senza alcun concorso da parte dei Dipendenti dell’Assicurato.

Perciò, qualunque altra casistica contraria a quanto scritto sopra (furto avvenuto all’interno del locale e durante le ore di attività) non viene normalmente contemplata.

Furto delle merci all’aperto

Questa clausola, invece, copre le merci e i macchinari conservati all’aperto nel recinto aziendale, purché il furto sia perpetrato con effrazione o rottura delle recinzioni o cancelli posti a protezione dell’area pertinenziale dello stabilimento assicurato.

Quindi, in seguito al furto, nel caso in cui le recinzioni vengano trovate intatte e gli ingressi regolarmente chiusi, la polizza non può coprire il sinistro subito.

Nell’ignorare questo tipo di clausole, il rischio principale in cui si può incorrere è una mancata copertura della merce persa e la necessitò di coprire il danno subito a proprio carico.

È sempre colpa dell’assicurato?

Ciò avviene con una frequenza maggiore di quanto si possa immaginare. Infatti, l’utilizzo sempre più massiccio di testi standard, retail o facility, ha spinto le reti vendita delle compagnie di assicurazione a una progressiva sprofessionalizzazione del settore.

Molte reti, infatti, finiscono per perdere di vista l’analisi del rischio da assicurare, finendo per appoggiarsi esclusivamente al testo standard senza approfondirne se il normativo utilizzato è conforme agli interessi del cliente.

Considerando l’utilizzo sempre più massiccio di testi semplificati standard e di facility, problematiche di questo genere sono destinate a riproporsi molte altre volte nel tempo.

Per questo, noi di Lumetta Brokers stiamo attenti a consigliare non solo il piano assicurativo che più si adatta a ogni esigenza dei nostri clienti, ma accompagnandolo a uno studio attento e preciso della polizza, illustrando ogni clausola d’interesse per l’assicurato e garantire una tutela completa a 360°.